Rossella Casamento, è nata a Palermo, fin da subito ha saputo quale sarebbe stata la sua professione: l’Avvocato. Così, ha frequentato un liceo classico ad indirizzo giuridico/economico (presso il Centro educativo Ignaziano di Palermo) per poi conseguire la laurea in giurisprudenza (presso l’Università Degli studi di Palermo) e successivamente, il diploma biennale di specializzazione per le professioni legali (presso l’Università LUMSA di Roma).Dopo tale esperienza formativa ha conseguito l’abilitazione forense, iscrivendosi e l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Palermo. Dopo un’esperienza professionale presso altri studi della sua città natale, oggi è un avvocato che fa parte del team Criminal dello Studio Legale Giambrone & Partners.L’Avv.ssa Casamento si ritiene gratificata di esser entrata a far parte dello studio Giambrone & Partners, poiché rispetto altri studi legali, lo stesso si differenzia per per le tematiche trattate; per i rapporti con i clienti principalmente stranieri; applicazione di Istituti giuridici con un’impronta internazionalistica.Principalmente, lo studio gestisce clienti stranieri coinvolti in procedimenti penali pendenti in Italia; ciò implica la necessità di trovare soluzioni di carattere internazionalistico, come ad esempio munirsi di procura speciale con apostille per garantire l’assistenza legale dell’imputato in giudizio oppure adattare l’applicazione di istituti pensati dal legislatore per i soli soggetti che si trovano sul territorio italiano, come ad esempio la sospensione del processo con messa alla prova.Ebbene è proprio in questi casi che si rivela fondamentale l’intervento dell’avvocato che , trova il modo di assistere i propri clienti e risolvere problematiche legislative rendendo questa professione stimolante e in continuo divenire.
Cosa fare se qualcuno scopre di essere indagato in un procedimento penale?
La fase delle indagini preliminari è la prima fase del procedimento penale, durante la quale le Autorità inquirenti si mettono alla ricerca degli elementi volti a sostenere un’accusa in giudizio, così da valutare se la notizia di reato comunicata all’Autorità competente (ad esempio a mezzo di una denuncia o querela sporta da un soggetto privato) siafondata.Il titolare dell’attività di indagine è il Pubblico Ministero il quale opera in concerto con la Polizia giudiziaria.Tali soggetti non sono obbligati a comunicare all’interessato l’esistenza del procedimento penale a suo carico, poiché nella fase delle indagini preliminari vige il principio di segretezza.E invero, l’art. 329 c.p.p. stabilisce che “Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
Un processo penale avviene dinnanzi ad un giudice di pace?
Il procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace è disciplinato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, introdotto al fine di attribuire alla competenza di questo Giudice quei reati che sono considerati di lieve entità (c.d. bagatellari).L'art. 4 del suddetto decreto detta le regole circa la competenza per materia del GdP, stabilendo che la stessa ricorre per i delitti consumati o tentati di:- Percosse;- Lesioni personali perseguibili a querela di parte;- Lesioni personali colpose, purché perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;
In una causa penale chi paga le spese?
La regola generale stabilisce che nel procedimento penale le spese siano a carico dell’imputato. Sul punto occorre, però, fare una distinzione tra spese legali e spese di giustizia, poiché il procedimento penale - diversamente dal procedimento civile - riveste una “funzione sociale”.E invero, parti nel procedimento civile sono due soggetti privati (attore e convenuto) in contesa per la tutela di diritti di natura civilistica; nel procedimento penale, invece, vi è una parte pubblica (la Pubblica Accusa) che esercita l’azione penale nei confronti di uno o più soggetti privati (imputati), al fine di “scoprire la verità processuale”Tale differenza coinvolge anche l’aspetto relativo alle spese legali. Per spese legali devono intendersi quei pagamenti che la parte processuale effettua in favore delproprio avvocato per l’attività difensiva svolta comprensivo dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’incarico difensivo.Nel giudizio civile vige il principio della soccombenza, ovvero il Giudice condanna la parte soccombente ( parte perdente) anche al pagamento delle spese legali (spese sostenute per affrontare il giudizio) della parte vincitrice.