Caso penale per incidente stradale? In quali casi si configura

Caso penale per incidente stradale? In quali casi si configura

Giovanni Merlino svolge la professione di Avvocato. È nato a Torre del Greco (NA) il 20/11/1952, ed è iscritto all'albo degli Avvocati di Torre Annunziata, discende da una famiglia che a partire dagli anni '40 del secolo scorso, ha espresso diverse generazioni di avvocati che hanno onorato degnamente la toga sia nel campo civile che in quello penale. Lo studio Merlino (fondato dal padre Gennaro) ad oggi è uno dei più noti (grazie alla sua affidabilità), in tutto il territorio. Tale apprezzamento è dovuto alla grande professionalità con cui viene gestito lo studio e alla cura del cliente anche da parte dei collaboratori. Giovanni ad esempio, ha iniziato da molto giovane a frequentare le aule giudiziari, mentre ha conseguito la laurea nel 1975 ottenendo il massimo dei voti (con lode). Ricorda ancora di aver portato come tesi, il rapporto tra il matrimonio concordatario ed il divorzio, introdotto in quell'epoca nel nostro ordinamento giuridico. In oltre un quarantennio di attività professionale, Giovanni ha cercato di distinguersi per serietà e competenza, e per avere sempre privilegiato esclusivamente l'interesse del cliente, senza alcuna indulgenza al suo tornaconto. I clienti si affidano con estremo piacere a Giovanni, la cui propensione a questo lavoro si percepisce non solo dalle sue competenze, bensì anche dall’approccio empatico nei rapporti interpersonali, maturato soprattutto dopo il conseguimento di un master in programmazione neuro – linguistico. Lo studio legale Merlino si occupa dei casi garantendo il massimo apporto in termini di competenza, riservatezza ed impegno.

1. È possibile ricorrere ad un procedimento penale per incidente stradale?

Un incidente stradale fa scattare la denuncia penale quando dal sinistro derivi la morte oppure una lesione (almeno grave) alla vittima. In oltre è passibile di denuncia chi viene colto alla guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, anche in assenza di incidente. Quando non sussistono tali fattispecie, il tutto resta sul piano squisitamente civilistico, che d’altronde è il settore in cui Giovanni è maggiormente specializzato. I reati che il codice penale prevede nel caso di incidente stradale sono due:

1. L’omicidio stradale.

2. Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Se da un incidente stradale deriva la morte di una persona, è possibile sporgere una denuncia penale per il reato di omicidio stradale che è una fattispecie particolare di omicidio perché è caratterizzato dal fatto che la morte della persona deve derivare dalla violazione delle norme della strada e soprattutto non deve esservi l’intenzione di uccidere qualcuno (altrimenti opererebbe la normale legge sull’omicidio, con pene ben più elevate).Un incidente stradale può essere oggetto di denuncia penale anche nel caso di lesioni personali gravi o gravissime derivanti, appunto, dal sinistro. Anche in questo caso, si tratta di un’ipotesi speciale di lesione personale, caratterizzata, come per l’omicidio stradale, dalla circostanza che la lesione personale è derivata dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non deve esservi l’intenzione di ferire qualcuno. Inoltre, la lesione derivante da un incidente stradale, perché possa avere rilievo penale, deve essere almeno grave, come ad esempio una malattia derivante dal fatto che metta in pericolo la vita della persona offesa. La lesione personale è gravissima, invece, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile come la perdita di un senso o di un arto. Come anticipato, è passibile di denuncia penale, perfino se non è stato commesso alcun incidente stradale, colui che è colto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nello specifico, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, il conducente può essere punito con l’ammenda oppure con l’arresto.

2. Potrebbe riassumere le fasi di un processo penale?

L'avvocato Giovanni ci tiene a chiarire che bisogna fare un'attenta distinzione tra il procedimento e il processo penale. Spesso infatti, si prendono in considerazione come se fossero la stessa cosa, ma in realtà si tratta di due fasi diverse, una antecedente ed una successiva, benché collegate tra loro. Il procedimento è la fase che ha inizio con l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro tenuto dall’ufficio del pubblico ministero, quella nella quale si raccolgono gli elementi di prova e si decide se essi sono sufficienti a sostenere un’accusa nel successivo processo. Il processo penale vero e proprio si identifica con l’insieme delle attività che si svolgono nel processo propriamente detto, e si caratterizza per la presenza del dibattimento durante il quale le parti si confrontano di fronte al giudice. A seguito di denuncia o querela la notizia di reato viene iscritta nell’apposito registro del pubblico ministero il quale, valutato che vi siano le condizioni per procedere (come, ad esempio, la querela nei reati perseguibili a querela di parte), se non ritiene completamente infondata la notizia inizia le indagini. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per verificare l’attendibilità della notizia di reato, per cercare le prove e stabilire se ci sono i presupposti per affrontare un processo (tecnicamente si dice per esercitare l’azione penale). Tutta questa fase (delle indagini preliminari) è segreta per cui nessuno può consultare gli atti del procedimento, tranne che non sia espressamente autorizzato. Dopo avere svolto le indagini preliminari, il pubblico ministero (se non ritiene fondata la notizia di reato) può fare la richiesta di archiviazione. In particolare, tra le motivazioni che possono portare ad una richiesta di archiviazione ci sono: l’estinzione del reato; l’improcedibilità dell’azione; l’infondatezza della notizia; autori ignoti; l’estraneità dell’indagato; il fatto non costituisce reato. Sulla richiesta di archiviazione deciderà il giudice per le indagini preliminari, che potrà:

- Accogliere la richiesta ed archiviare;

- Non accogliere la richiesta, fissare un’udienza dinanzi a sé, a seguito della quale potrà disporre ulteriori indagini (se le ritiene necessarie) oppure che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l’imputazione (cosiddetta imputazione coatta).

Se al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero ritiene che siano stati raccolti elementi sufficienti a sostenere l’accusa nel processo fa la richiesta di rinvio a giudizio. Chiede cioè, al giudice per le indagini preliminari (Gip) di sottoporre a processo penale la persona che lui (Pm) ha indagato. L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio solo alla presenza (necessaria) del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, qualora non siano scelti riti alternativi, ciascuna parte esporrà le proprie ragioni ed il giudice, terminata la discussione, pronuncerà sentenza di non luogo a procedere (se l’accusa non risulterà fondata) oppure decreto che dispone il giudizio (se l’ipotesi accusatoria risulterà fondata). Da questo momento inizierà il processo penale di merito finalizzato ad accertare se è stato commesso un reato e da chi. L’udienza preliminare non sempre è prevista: in caso di reati meno gravi (quelli contravvenzionali o i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni) vi è, infatti, la citazione diretta a giudizio. Nella fase del dibattimento si forma la prova in contraddittorio tra le parti; si ascoltano i testimoni, si procede all’esame dell’imputato, si producono documenti. All’esito del dibattimento si procede alla discussione del pubblico ministero, del difensore della parte civile e infine dell’imputato. Si arriva quindi alla sentenza, il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce interamente o in parte la controversia che gli è stata sottoposta (condanna o assolve). La sentenza può essere impugnata fino in cassazione dopodiché sarà irrevocabile.

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