I requisiti di idoneità tecnico professionale

I requisiti di idoneità tecnico professionale

I requisiti di idoneità tecnico professionale

Ecco un breve articolo sui requisiti di idoneità tecnico professionale che ogni impresa deve rispettare nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’allegato XVII del D.Lgs. 81/08, norma definita, forse impropriamente, testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, elenca, chiaramente, quali sono i requisiti di idoneità tecnico professionale che deve possedere un’impresa, o un lavoratore autonomo, per poter ricevere l’appalto per l’esecuzione di una determinata lavorazione.

Il principale requisito, citato al primo comma dell’allegato in oggetto, è, per quanto banale, fondamentale: l’impresa deve indicare al committente, chi è il soggetto titolare degli obblighi, in materia di sicurezza, ossia il datore di lavoro che, generalmente, è il titolare dell’impresa e che, citando la lettera “b” del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 è chi, all’interno dell’impresa, ha potere decisionale e potere di spesa.

Questo soggetto è il principale responsabile e promotore della sicurezza all’interno della sua impresa. Se l’impresa non è la sola presente in cantiere, alla figura dei rispettivi datori di lavoro, si aggiunge quella del Coordinatore per la Sicurezza, figura professionale esterna alle imprese, che viene, generalmente, nominato dal committente, e ha il compito di progettare, per quanto riguarda il C.S.P., e far rispettare, per quanto riguarda il C.S.E., la sicurezza del cantiere, prevedendo una serie di protezioni particolari, piuttosto che uno sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni.

Tutte le prescrizioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.), sono contenute all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).

]Il secondo requisito di idoneità tecnico professionale, è l’iscrizione della propria impresa alla Camera di Commercio. Per quanto possa sembrare una cosa banale, ad oggi, vista la nota crisi che ha colpito anche l’edilizia, molte imprese, poco serie, continuano ad eseguire opere, per committenti privati, senza essere regolarmente riconosciute, sotto il profilo giuridico e fiscale, come imprese.

Bisognerebbe anche controllare che, sulla visura camerale fornita dall’impresa, siano indicati i corretti codici ATECORI, ossia le lavorazioni che l’impresa può svolgere.

Il datore di lavoro di ogni impresa edile presente in cantiere è tenuta a redigere il Piano Operativo di Sicurezza, ossia un documento dove vengono indicati i dati anagrafici dell’impresa, gli individui con compiti inerenti la sicurezza, l’organico dell’impresa, con l’indicazione delle rispettive competenze professionali, la descrizione delle attività svolte in cantiere e le modalità di svolgimento, in modo che le lavorazioni siano svolte nel rispetto della norma sulla sicurezza e il rapporto della valutazione del rischio rumore.

L’impresa, per poter ricevere l’affidamento di un appalto, sia esso pubblico o privato, deve essere in regola dal punto di vista contributivo e, pertanto, deve possedere il D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tra le altre cose, non deve essere attivo un procedimento di sospensione o di interdizione per la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. 81/08, che tratta di misure per il contrasto del lavoro irregolare.

Tutti i macchinari e le opere provvisionali utilizzate dall’impresa, devono essere corredati da scheda tecnica e, ove previsto dalla normativa, dall’esito dei collaudi periodici .Un altro requisito di idoneità tecnico professionale consiste nell’adempimento, da parte del datore di lavoro, ossia, generalmente, il titolare dell’impresa, degli obblighi previsti dall’art. 18 del testo normativo preso in esame, ossia: la nomina del competente medico del lavoro che, con cadenza periodica, è tenuto ad eseguire visite di controllo su tutto il personale dell’impresa, la designazione delle figure di addetto al primo soccorso e all’emergenza incendio, figure che fanno parte dell’organico dell’impresa e ricevono una formazione specifica che, generalmente, si affianca a quella di carattere prettamente lavorativo.

Nelle imprese di dimensioni medio-piccole, gli addetti al primo soccorso e all’emergenza sono, di norma, lavoratori dipendenti che, oltre alle mansioni tipiche del lavoro di operaio edile, ricevono anche la formazione specifica per i due ruoli trattati in questo punto, fornire ai lavoratori tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), le cui caratteristiche variano in base al tipo di rischio affrontato durante una lavorazione, che può essere il rumore, piuttosto che le vibrazioni e quant’altro, sottoporre i lavoratori agli idonei corsi di formazione e informazione, in modo che le maestranze siano sempre aggiornate in materia di sicurezza.

Quanto sopra vale, nello specifico, per le imprese edili, mentre per gli artigiani, per ovvie ragioni di assenza di dipendenti e di personale subordinato, i requisiti di idoneità tecnico professionale si possono sintetizzare nell’effettiva iscrizione alla Camera di Commercio, per la quale vale quanto detto in merito ai codici ATECORI, nella regolarità contributiva, attestata, anche in questo caso, dal D.U.R.C. L’artigiano edile deve, altresì, consegnare al responsabile dei lavori, l’elenco delle attrezzature e dei D.P.I. utilizzati, corredato dalle schede tecniche e dagli esiti degli eventuali collaudi, e la documentazione attestante i corsi di formazione e informazione al quale l’artigiano ha preso parte.

Il responsabile dei lavori che, nei lavori privati, salvo espressa nomina, coincide con il diretto committente delle opere, affida l’appalto a imprese o artigiani non in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, è passibile di sanzioni di natura amministrativa. Oltre alle sanzioni pecuniarie e alla responsabilità di natura legale, il committente che affida il lavoro a imprese o artigiani che non possiedono i requisiti di idoneità tecnico professionale, ha la responsabilità morale di incentivare i lavoratori poco ligi alle regole a continuare a violare la norma, non adeguandosi alle prescrizioni normative in materia di sicurezza.

Ringraziamo Matteo Lavagna per l'articolo redatto per ProntoPro.

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